SEZIONE IMPOSTE IN BOLLETTA
LE IMPOSTE NELLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: IVA E ACCISE
Le forniture di energia elettrica e del gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
- L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
- L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico delle Accise, ovvero “T.U.A.”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc) e si paga quindi sulla base della quantità di energia e gas che consumiamo.
L’IVA, stabilita con il D.P.R n.633 del 26/10/1972, si applica invece al valore del servizio, ossia al costo totale della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse).
Per entrambe le imposte sono previsti dei regimi fiscali sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.
REGIMI IVA
Fornitura di gas naturale
a) Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 e n. 127-bis del D.P.R. 633/72):
- per l’attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- per la fornitura di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
- per la fornitura di gas destinato alla combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.
b) Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette):
- vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art. 72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
- vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno apposita dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore;
- vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di energia elettrica, di calore o di freddo, è costituita dalla rivendita di detti beni e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).
Fornitura di energia elettrica
- per uso domestico, ovvero residenziale a favore di privati (abitazioni);
- per uso domestico nei casi di strutture residenziali/abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini esclusivamente residenziali);
- per l’attività delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; per la fornitura a clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.
- vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art.72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
- vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore.
- vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detto bene e il cui consumo personale di detto prodotto è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).
REGIMI ACCISE
Fornitura di gas naturale
- impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
- impieghi del gas naturale nel settore alberghiero;
- impieghi del gas naturale nel settore della distribuzione commerciale; impieghi del gas naturale negli esercizi di ristorazione;
- impieghi del gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- impieghi del gas naturale nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
- gli impieghi del gas naturale per la combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.
- negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);
- dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).
- ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
- alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;
- nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
- alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
- impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
- impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
- impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
- prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
- sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
- produzione di magnesio da acqua di mare;
- prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;
- prodotti destinati a essere impiegati nell’ esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1, comma 3, lettera a, del T.U.A).
f) Esclusi da Accisa (totale o parziale)
- ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- impiegati nei processi mineralogici.
- una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa;
- la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.
- utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
- nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
- alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
- nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
- utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- impiegata nei processi mineralogici.
